Sez. 3, Sentenza n. 19305 del 08/09/2006 (Rv. 592938 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE | Saldo attivo del conto - Solidarietà tra i contitolari - Credito contratto nell'interesse esclusivo di uno di essi - Configurabilità - Esclusione.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE
Il saldo di conto corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei contitolari, non può costituire credito " contratto nell'interesse esclusivo" di alcuno dei contitolari del credito stesso, ai sensi del primo comma dell'art. 1298 cod. civ., perchè ciò contrasterebbe con la funzione del contratto "de quo", finalizzato all'espletamento del servizio di cassa in favore (e dunque nell'interesse) di tutti i contitolari, i quali possono liberamente disporre del saldo attivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298 com. 1, Cod. Civ. art. 1854
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)