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Sez. 2, Sentenza n. 4066 del 19/02/2009 (Rv. 606974 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Conto corrente bancario cointestato a due persone - Rapporto fra contestatari - Art. 1298 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Saldo attivo discendente dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto - Diritti dell'altro sul saldo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606974-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente contestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al primo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298 com. 2, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1854, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)