Sez. 1, Sentenza n. 13663 del 22/07/2004 (Rv. 574818 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE | Presunzione di contitolarità e di consenso alla movimentazione - Sussistenza - Conseguenze con riguardo all'onere della prova.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE
La cointestazione del conto corrente fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto ed il consenso di tutti gli intestatari alla movimentazione del conto, sicché una volta provata dalla banca l'esistenza di conti cointestati, è onere della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione offrire la prova contraria della non riferibilità a sé dei prelievi effettuati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1854
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)