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Sez. L - , Ordinanza n. 31407 del 03/11/2021 (Rv. 662686 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Avviamento mediante selezione ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 - Diritto all’assunzione - Valutazione positiva della prova di idoneità - Completamento della procedura - Necessità - Conseguenze - Revoca illegittima dell’avviamento - Risarcimento del danno da perdita di “chance”.
Stato
decisa il 2021-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662686-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto all'assunzione del lavoratore avviato attraverso la procedura di selezione prevista dall'art. 16 della l. n. 56 del 1987, sorge, anche in caso di utile collocazione in graduatoria, solo nel momento di completamento della procedura, così come, per la successiva costituzione del rapporto, è necessario l'intervento della volontà delle parti con la specificazione dei relativi elementi essenziali; ne consegue che, nell'ipotesi di illegittimità della revoca del provvedimento di avviamento, compete soltanto il risarcimento del danno da cd. perdita di "chance".

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)