Sez. L, Sentenza n. 7068 del 15/03/2024 (Rv. 670356-02)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) | Avviamento a selezione ex art. 16 l. n. 56 del 1987 - Maturazione del diritto all'assunzione - Costituzione del rapporto - Presupposti - Annullamento delle prove della procedura - Conseguenze. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI)
In tema di avviamento a selezione ex art. 16 della l. n. 56 del 1987, il diritto soggettivo all'assunzione del lavoratore, ancorché utilmente collocato in graduatoria, sorge all'esito del completamento del procedimento (cioé, dopo la valutazione positiva della prova di idoneità), ma per la costituzione del rapporto è necessaria la stipulazione del contratto e la specificazione dei relativi elementi essenziali; ne consegue che, dopo il completamento della prova, l'indebito annullamento o revoca degli atti della procedura, consente al lavoratore utilmente collocato in graduatoria di ottenere dal giudice, oltre alla condanna al risarcimento dei danni, la pronunzia, ex art. 2932 c.c., di sentenza costitutiva del rapporto di lavoro con la P.A., sempreché, però, gli elementi essenziali del rapporto di lavoro - qualifica, mansioni e trattamento economico normativo – siano indicati dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)