Sez. L, Sentenza n. 24833 del 09/12/2015 (Rv. 637894 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Procedure selettive ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 - Revoca del provvedimento di avviamento - Diritto all'assunzione - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance" - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
Nel caso di avviamento a selezione ex art. 16 della legge n. 56 del 1987, il diritto all'assunzione del lavoratore avviato sorge, ancorché utilmente collocato in graduatoria, solo all'esito del completamento del procedimento, così come, per la successiva costituzione del rapporto, è necessario l'intervento della volontà delle parti con la specificazione dei relativi elementi essenziali, sicché, nel caso d'illegittimità della revoca del provvedimento di avviamento compete soltanto il risarcimento del danno da cd. perdita di "chance".
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)