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Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 22/04/2010 (Rv. 612777 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Natura contrattuale della relativa responsabilità - Sussistenza - Conseguenze - Onere probatorio a carico del locatore - Prova dell'esistenza del contratto - Necessità - Rapporto locatizio con una P.A. conduttrice - Prova dell'esistenza di contratto stipulato in forma scritta "ad substantiam" - Necessità.
Stato
decisa il 2010-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612777-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

La responsabilità del conduttore per i danni cagionati dalla ritardata restituzione dell'immobile (art. 1591 cod. civ.) è di natura contrattuale, con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento della stessa, il locatore è tenuto anzitutto a fornire la prova dell'esistenza tra le parti di un contratto di locazione e, ove si tratti di rapporto locatizio tra un privato e la P.A. conduttrice, nell'esercizio della sua attività "iure privatorum", la prova anzidetta deve riguardare, in ragione della qualità del conduttore, un contratto rivestente necessariamente la forma scritta "ad substantiam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)