Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 22/04/2010 (Rv. 612777 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Natura contrattuale della relativa responsabilità - Sussistenza - Conseguenze - Onere probatorio a carico del locatore - Prova dell'esistenza del contratto - Necessità - Rapporto locatizio con una P.A. conduttrice - Prova dell'esistenza di contratto stipulato in forma scritta "ad substantiam" - Necessità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
La responsabilità del conduttore per i danni cagionati dalla ritardata restituzione dell'immobile (art. 1591 cod. civ.) è di natura contrattuale, con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento della stessa, il locatore è tenuto anzitutto a fornire la prova dell'esistenza tra le parti di un contratto di locazione e, ove si tratti di rapporto locatizio tra un privato e la P.A. conduttrice, nell'esercizio della sua attività "iure privatorum", la prova anzidetta deve riguardare, in ragione della qualità del conduttore, un contratto rivestente necessariamente la forma scritta "ad substantiam".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)