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Sez. 3, Sentenza n. 8621 del 12/04/2006 (Rv. 588874 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Scritta - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Manifestazione tacita di volontà - Ammissibilità - Esclusione - Anche per la modificazione e cessione del contratto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588874-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

In tema di attività di diritto civile della P.A. vige il principio "formalistico" il quale disciplina la conclusione dei contratti da parte della P.A., nel senso che i contratti stipulati "iure privatorum" dalla P.A., ed in genere dagli enti pubblici, richiedono sempre la forma scritta "ad substantiam", conseguendone la inammissibilità di una conclusione del contratto stesso per fatti concludenti. Poichè, inoltre, il suddetto principio "formalistico" vige ugualmente nelle ipotesi, in cui sia parte la P.A., di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, giacchè la forma scritta "ad substantiam" deve essere adottata anche con riferimento alle eventuali, successive modificazioni che le parti intendano apportare al contratto stipulato in precedenza, deve escludersi che la cessione del contratto, allorquando debba provenire dalla P.A., o da un ente pubblico, possa desumersi da fatti concludenti.(Nella fattispecie, relativa ad un procedimento di sfratto per finita locazione instaurato da un ente pubblico territoriale nei confronti dell'originario conduttore, e nel corso del quale era intervenuta in appello la società cessionaria dell'azienda esercitata nell'immobile locato sostenendo di avere corrisposto il canone, la S.C. ha ritenuto che la successione di un conduttore all'altro, in virtù della cessione della locazione e dell'azienda, importando una modificazione dal lato soggettivo del rapporto, richiede pur sempre la forma scritta in ossequio al suddetto principio formalistico).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)