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Sez. L, Sentenza n. 698 del 03/02/1989 (Rv. 461756 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - CARATTERE ESSENZIALE ED INCOSTITUZIONALE - MEZZI DI COMUNICAZIONE DESTINATI AI SINGOLI LAVORATORI - EQUIPOLLENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461756-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - CARATTERE ESSENZIALE ED INCOSTITUZIONALE - MEZZI DI COMUNICAZIONE DESTINATI AI SINGOLI LAVORATORI - EQUIPOLLENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

All'affissione del codice disciplinare ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970 - che ha natura costitutiva e che la stessa legge presume sia il mezzo più valido per portare la normativa disciplinare a conoscenza dell'intera collettività dei dipendenti - non possono considerarsi equipollenti mezzi di comunicazione che abbiano come destinatari i singoli lavoratori. (Conf 1208/88, mass n 457417).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)