diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1795 del 07/03/1990 (Rv. 465709 - 01)

PREVIDENZA - (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - PRESUPPOSTI - TRASFERIMENTO IN REPARTO NON PIÙ MORBIGENO - ESCLUSIONE DEL DIRITTO.*
Stato
decisa il 1990-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465709-01

PREVIDENZA - (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - PRESUPPOSTI - TRASFERIMENTO IN REPARTO NON PIÙ MORBIGENO - ESCLUSIONE DEL DIRITTO.*

Non ha diritto alla rendita di passaggio il lavoratore che, dopo aver contratto una malattia professionale espletando la sua prestazione lavorativa in un reparto morbigeno dell'azienda ed essere stato successivamente trasferito ad altro reparto non più morbigeno dell'azienda medesima, abbandoni tale ultima attività, atteso che presupposto per il riconoscimento del diritto a tale prestazione assicurativa è che la lavorazione abbandonata sia quella in cui il dipendente abbia contratto la tecnopatia ovvero altra che ne abbia comportato l'aggravamento. (V 604/89, mass n 461681; (V 700/89, mass n 461756).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 140 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 146, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)