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Sez. U, Sentenza n. 1511 del 13/02/1998 (Rv. 512569 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Formazione del giudicato interno all'esito del regolamento di giurisdizione - "Jus superveniens" - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1998-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512569-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Ancorché la legge n. 210 del 1985, istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato, comporti, con riguardo al personale, la trasformazione del rapporto di pubblico impiego in rapporto di natura privatistica a partire dalla data di entrata in vigore della legge medesima (14 giugno 1985) con la conseguenza che, in mancanza di una disciplina transitoria, le controversie inerenti al rapporto di lavoro che erano ancora in corso a detta data spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non di meno non risulta travolta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo già affermata all'esito di un precedente regolamento di giurisdizione tra le medesime parti, essendosi ormai formato sul punto un giudicato interno, dal quale resta definitivamente affermata la giurisdizione, a prescindere dal disposto dell'art. 5 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 - pur astrattamente applicabile alla fattispecie "ratione temporis" - secondo il quale la "perpetuatio jurisdictionis" opera anche con riguardo ai mutamenti normativi sopravvenuti alla proposizione della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)