Sez. L, Sentenza n. 2251 del 18/03/1996 (Rv. 496403 - 01)
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - MOMENTO | Nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990 n. 353 - Ambito di applicabilità.
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - MOMENTO
Ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., nel testo risultante dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990 n. 353 - norma applicabile ai processi pendenti alla data del primo gennaio 1993 anche se iniziati prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato art. 2 -, la competenza si determina, oltre che in forza dello stato di fatto esistente, anche in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, senza che possano avere rilievo i mutamenti successivamente intervenuti nel corso del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)