Sez. 1, Sentenza n. 12861 del 19/11/1999 (Rv. 531322 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Considerazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione - Ex art. 5-bis legge n. 359 del 1992 - Secondo la sentenza n. 442 del 1993 della Corte Cost. - Rilevanza del vincolo espropriativo - Esclusione - Rilevanza delle possibilità esistenti al momento del decreto di espropriazione - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La norma dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, laddove stabilisce che, per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, secondo la lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 442 del 1993, per poter essere considerata conforme a Costituzione, deve essere intesa nel senso che il legislatore con essa abbia voluto consacrare il principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui nella stima dell'area espropriata non si deve tenere conto del vincolo espropriativo, conseguendone che, alla valutazione del bene a fini indennitari, si deve procedere sulla base di una ricognizione della qualità edificatoria o meno dell'area espropriata, che sia pienamente aderente alle possibilità "legali ed effettive" di edificazione, sussistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, cioè del decreto di espropriazione (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza di merito impugnata avesse fatto corretta applicazione di tali principi, laddove aveva dato rilievo, sulla base degli accertamenti espletati da una consulenza tecnica, alla circostanza che il suolo espropriato ricadeva in una zona di espansione dell'adottato piano regolatore generale comunale, era stato poi inserito nel piano di zona di cui alla legge n. 167 del 1962 ed era ubicato in zona urbanizzata intorno al 1980 e sita a poca distanza da strade importanti).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)