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Sez. 3, Sentenza n. 5445 del 14/03/2006 (Rv. 588850 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Minorenne - Raggiungimento della maggiore età - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - Impugnazione - Notificazione al genitore (già) esercente la potestà - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Possibile sanatoria - Modalità.
Stato
decisa il 2006-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588850-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

È inammissibile l'impugnazione nei confronti di minore d'età divenuto nel corso precedente del giudizio maggiorenne, proposta, benchè l'evento non sia stato dichiarato né notificato, con atto non a quest'ultimo personalmente notificato bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la potestà, laddove non sanata (con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti) mediante costituzione in giudizio dell'interessato con inequivoca manifestazione di volontà in tal senso, atteso che lo stato di minorenne è per sua natura temporaneo ed il raggiungimento della maggiore età, costituendo un evento prevedibile nell'"an" e nel "quando", è sottratto a forme di pubblicità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)