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Sez. L, Sentenza n. 21378 del 04/11/2005 (Rv. 584103 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Soppressione "ex lege" di un ente pubblico, costituito in giudizio per mezzo di procuratore - Mancata dichiarazione o notificazione del procuratore costituito - Conseguenze - Conoscibilità "aliunde" dell'evento - Irrilevanza - Stabilizzazione della parte rappresentata e ultrattività della procura alle liti - Configurabilità - Fattispecie concernente controversia tra medico e USL.
Stato
decisa il 2005-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584103-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

La soppressione di un ente pubblico, costituito in giudizio per mezzo di procuratore, resta soggetta alle disposizioni di cui all'art.300 cod. proc. civ. e, pertanto, non determina l'interruzione del processo fino a quando il procuratore costituito non dichiari o notifichi detto evento, tenendo conto che tale dichiarazione o notificazione non può trovare equipollente nella conoscenza "aliunde" dell'evento medesimo, ancorchè evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione. Ne consegue che, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare detto evento alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti e al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura alle liti, fino a quando nella successiva fase di impugnazione non si costituisca l'ente subentrato a quello soppresso, ovvero il procuratore di quest'ultimo, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo non dichiari, o notifichi, il verificarsi dell'evento, ovvero, in caso di contumacia, l'evento medesimo non sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario. Ciò comporta, inoltre, che l'altra parte, in assenza delle dette situazioni, correttamente notifica l'atto di impugnazione, da lei proposto, presso il difensore procuratore dell'ente, per quanto lo stesso sia estinto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ritenendo che, in applicazione dei principi di cui in massima, l'appello avrebbe potuto essere notificato o alla soppressa USL o alla gestione liquidatoria della medesima, ma non alla ASL, che non era succeduta, né a titolo universale, né a titolo particolare, nel rapporto tra il medico e la cessata USL).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)