Sez. 2, Sentenza n. 1382 del 12/12/2019 Ud. (dep. 15/01/2020) Rv. 277896 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Ricorso per cassazione del pubblico ministero – Deduzione di omessa revoca di sospensione condizionale – Interesse – Esclusione – Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che lamenti, per la prima volta, la mancata revoca della sospensione condizionale della pena pur in presenza della condizione di cui all'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. giacché, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., detta revoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione. (La Corte in motivazione ha precisato come il caso esaminato sia diverso da quelli in cui il pubblico ministero impugni la sentenza che erroneamente rigetti un'esplicita richiesta di revoca del beneficio ex art. 168 cod. pen. o la sentenza di appello che ometta di escludere d'ufficio la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado, nei quali, invece, va riconosciuto l'interesse ad impugnare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)