Sez. 1, Sentenza n. 12817 del 31/01/2017 Ud. (dep. 16/03/2017) Rv. 269516 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Revoca obbligatoria (art. 168, comma primo, cod. proc. pen.) - Richiesta da parte del P.M. non impugnante - Obbligo di provvedere - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI
Al giudice d'appello, cui sia richiesto dalla parte pubblica, anche se non impugnante, la revoca, ex art. 168, comma primo, cod. pen., della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, non è consentito di omettere di prendere in esame l'istanza, rimettendo la decisione al giudice dell'esecuzione, quando sussistano i presupposti per adottare il provvedimento e la relativa dimostrazione emerga dagli atti processuali acquisiti. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa decisione in ordine alla revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, di cui l'imputato aveva usufruito più di due volte).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)