Sez. 5 - , Sentenza n. 25805 del 09/05/2019 Ud. (dep. 11/06/2019) Rv. 276128 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Ricorso per cassazione – Pubblico ministero che deduca l'omessa revoca d’ufficio della sospensione condizionale ex art. 164, comma quarto, cod. pen. emergente dagli atti – Interesse ad impugnare – Sussistenza – Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
Sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza d'appello che ometta di revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena, qualora dagli atti emerga la sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 164, comma quarto cod. pen., nota al giudice della cognizione, poiché, in tal caso, la richiesta di revoca non potrebbe essere utilmente coltivata dinanzi al giudice dell'esecuzione. (Diff., altresì, Sez. 4, n. 3496 del 1996, Rv. 204186-01).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)