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Sez. L, Sentenza n. 535 del 23/01/1988 (Rv. 457040 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - FORME - TERMINE - RIFERIMENTO AL DEPOSITO DEL RICORSO E NON ALLA RELATIVA NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457040-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - FORME - TERMINE - RIFERIMENTO AL DEPOSITO DEL RICORSO E NON ALLA RELATIVA NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*

Nel caso di controversia svoltasi secondo il rito del lavoro, la riassunzione della causa, a seguito del rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione va effettuata nelle forme di detto rito, e cioè, anziché mediante citazione, mediante deposito di ricorso nella cancelleria del giudice di rinvio, con le conseguenze della riferibilità solo a tale adempimento, e non alla notificazione del detto atto con il relativo decreto di fissazione di udienza, del termine di cui all'art. 392 cod. proc. civ. e quindi della non operatività, per converso, della sanzione di decadenza stabilita dal successivo art. 393 quando entro lo stesso termine abbia avuto luogo il detto deposito. (V 5578/85, mass n 442771; (V 3257/85, mass n 440920; (V 2978/85, mass n 440702; (V 2171/85, mass n 440045; (V 1167/82, mass n 419045).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 399, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)