Sez. 3, Sentenza n. 5890 del 11/11/1977 (Rv. 388489 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE - RISPETTO AL TERZO DATORE DI IPOTECHE - OBBLIGO SOLIDALE DEL TERZO CON IL DEBITORE PRINCIPALE E CON IL SUO FIDEIUSSORE - ESCLUSIONE -PAGAMENTO DEL DEBITO DA PARTE DEL TERZO - SURROGAZIONE LEGALE DI COSTUI NEI DIRITTI DEL CREDITORE VERSO IL DEBITORE ED I FIDEIUSSORI DI LUI.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE - RISPETTO AL TERZO DATORE DI IPOTECHE - OBBLIGO SOLIDALE DEL TERZO CON IL DEBITORE PRINCIPALE E CON IL SUO FIDEIUSSORE - ESCLUSIONE -PAGAMENTO DEL DEBITO DA PARTE DEL TERZO - SURROGAZIONE LEGALE DI COSTUI NEI DIRITTI DEL CREDITORE VERSO IL DEBITORE ED I FIDEIUSSORI DI LUI.*
Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacche essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'Azione esecutiva del creditore sullo immobile ipotecato. Pertanto, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sono surrogati ex lege nei diritti del creditore verso il debitore ed i fideiussori di quest'ultimo a norma degli artt 1203 n 3 e 1204 cod civ, poiche la precisata surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento propter rem in virtu del vincolo, che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo. Correlativamente, quando il debito sia garantito da un fideiussore in via solidale, cioe senza la pattuizione della previa escussione del debitore, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che siano surrogati al creditore per lo effettuato pagamento del debito, possono a loro volta chiedere il pagamento per l'intero al debitore principale o al suo fideiussore e, nel caso di una pluralita di fideiussori solidali, a ciascuna di costoro sempre per l'intero.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1204, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2821, Cod. Civ. art. 2858
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)