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Sez. 3, Sentenza n. 3674 del 27/10/1995 Cc. (dep. 07/12/1995) Rv. 203304 - 01

Misure cautelari - In genere | Impugnazione - Riesame - Provvedimento privo di motivazione - Potere del Tribunale di confermarlo "per ragioni diverse" - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203304-01

Misure cautelari - In genere

Qualora sia impugnato con la richiesta di riesame un provvedimento cautelare personale o reale privo di motivazione, fisica o concettuale, il giudice del riesame deve annullarlo, essendogli inibito, in tali ipotesi, fare ricorso al potere di confermarlo anche per, ragioni diverse da quelle indicate, il cui esercizio presuppone che comunque nel provvedimento siano state indicate le ragioni o i motivi che giustificano la sua adozione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)