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Sez. 5, Sentenza n. 131 del 15/01/1997 Cc. (dep. 18/03/1997) Rv. 207280 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Nullità dell'ordinanza impositiva per violazione degli obblighi di motivazione prescritti dall'art. 292 c.p.p. - Facoltà del tribunale della libertà di confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle addotte in motivazione - Sussistenza - Limiti - Facoltà del tribunale della libertà sanare la nullità integrando la motivazione - Esclusione - Nullità riferibile ad uno degli elementi della motivazione indicati dall'art. 292 - Sussistenza - Fattispecie in tema di indicazione delle ragioni di inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere.
Stato
decisa il 1997-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207280-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Il tribunale del riesame può confermare il provvedimento restrittivo anche per motivi diversi da quelli addotti dal giudice, ma tale potere confermativo non può essere esercitato nel caso in cui il provvedimento risulti radicalmente nullo. In siffatta ipotesi il tribunale del riesame ha l'obbligo di provvedere esclusivamente alla pronunzia di nullità dell'atto, non essendo configurabile un provvedimento "sostitutivo" in ordine all'emissione di un valido provvedimento (v. ordinanza della corte costituzionale n. 101 del 1996). La violazione degli obblighi di motivazione previsti dall'art. 292 c.p.p. determina nullità e poiché la legge 8 agosto 1995 n. 332 ha reso più articolati e cogenti tali obblighi, il tribunale della libertà dovrà rilevare la nullità del provvedimento anche con riferimento a carenze motivazionali relative a singoli elementi. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha però escluso, rigettando il ricorso, che costituisse violazione dell'obbligo di motivare in ordine alla inadeguatezza di misure meno afflittive la implicita valutazione di tale inadeguatezza derivante dal ripristino della custodia cautelare in carcere con riferimento al reato di evasione dagli arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)