Sez. 1, Sentenza n. 15543 del 07/12/2000 (Rv. 542541 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Offerta in aumento del sesto - Irrevocabilità - Effetti - Inefficacia della precedente offerta dell'aggiudicatario provvisorio - Previsione espressa di revocabilità della offerta in materia di vendita senza incanto - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare mediante vendita di immobili, l'offerta in aumento del sesto - prevista dall'art. 584 cod. proc. civ. con riguardo alla vendita con incanto nella espropriazione immobiliare, ed applicabile anche alla fase di cui si tratta per effetto del generale richiamo contenuto nell'art. 108 legge fall. - , una volta formalizzata attraverso l'adempimento dei relativi oneri, è irrevocabile, con la conseguenza della inefficacia della precedente offerta proveniente dall'aggiudicatario provvisorio offerente del sesto (indipendentemente dalla circostanza che nessuno abbia partecipato alla gara successiva), a nulla rilevando in contrario la espressa previsione della revocabilità delle offerte di acquisto, in caso di vendita senza incanto, ad opera dell'art. 571 cod. proc. civ., richiamato dal comma secondo dell'art. 584 dello stesso codice: deve, infatti, escludersi che con tale richiamo si sia inteso applicare al procedimento successivo alle offerte presentate dopo l'incanto l'intera disciplina della vendita senza incanto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 584, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)