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Sez. L, Sentenza n. 5685 del 10/04/2003 (Rv. 562078 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Azione giudiziale per ottenere prestazioni previdenziali - Termine di decadenza ex art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 - Decorrenza - Dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562078-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

Il termine di decadenza sostanziale per la proposizione dell'azione avente ad oggetto diritti a prestazioni previdenziali dovute dall'INPS, disciplinato dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, così come autenticamente interpretato e integrato dall'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991, n.103 (convertito con modificazioni nella legge 1 giugno 1991, n.166), decorre dalla comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, anche quando questa intervenga dopo il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso stesso, fissato per la decisione di quest'ultimo dall'art. 46, comma sesto, della legge 9 marzo 1989, n.88.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 29/03/1991 num. 103 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)