Sez. L, Sentenza n. 23739 del 17/09/2008 (Rv. 604803 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Immediatezza della contestazione - Necessità - Carattere relativo - Portata - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente di datore di lavoro privato, la regola desumibile dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, secondo cui l'addebito deve essere contestato immediatamente, va intesa in un'accezione relativa, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati (da effettuarsi in modo ponderato e responsabile anche nell'interesse del lavoratore a non vedersi colpito da incolpazioni avventate), soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione unitaria, sicché l'intimazione del licenziamento può seguire l'ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale da quelli precedenti (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato tempestiva la contestazione disciplinare - da cui poi era scaturito il licenziamento del dipendente per i reati di furto, falso materiale e truffa continuati - effettuata dal datore di lavoro nel maggio del 2004, dopo che lo stesso dipendente lo aveva notiziato, nel 2001, una prima volta genericamente, poi indicando, in parte, l'imputazione, di aver ricevuto una informazione di garanzia e, nel marzo del 2004, di essere sottoposto a procedimento penale, là dove il datore di lavoro era, infine, pervenuto alla sicura conoscenza dell'illecito commesso in suo danno soltanto a seguito della comunicazione, inviata dal Tribunale competente, di fissazione dell'udienza preliminare alla quale avrebbe dovuto partecipare in qualità di parte offesa dai reati commessi dal proprio dipendente).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)