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Sez. 3, Sentenza n. 35501 del 30/05/2003 Ud. (dep. 16/09/2003) Rv. 225881 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Sentenza di condanna per violazione delle disposizioni di cui al D.L.gs n. 22 del 1997 - Sospensione condizionale della pena - Subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato - Possibilità - Disposizioni codicistiche e legislative applicabili - Individuazione.
Stato
decisa il 2003-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225881-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che ha sostituito il D. P. R. 10 settembre 1982 n. 915, il giudice, con la sentenza di condanna, può subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose nascenti dal reato, con la unica precisazione che in caso di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento di un sito la sospensione condizionale della pena potrà essere subordinata alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti e proceduralizzati dall'art. 17 dello stesso decreto n. 22, stante la espressa previsione contenuta nel successivo art. 51 bis; per gli altri reati previsti dal decreto n. 22, strutturalmente diversi, anche se talvolta prodomici, da quello di inquinamento di un sito, il giudice può applicare la previsione codicistica di cui all'art. 165, e quindi subordinare il beneficio alla eliminazione delle conseguenze secondo le modalità da lui stesso stabilite nella sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 bis, Decreto Legisl. 08/11/1997 num. 389 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 426 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)