Sez. 3, Sentenza n. 509 del 08/02/1975 (Rv. 373810 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - PRESUPPOSTO - NESSO CAUSALE TRA ATTIVITA E DANNO - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - PRESUPPOSTO - NESSO CAUSALE TRA ATTIVITA E DANNO - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Presupposto per l'applicazione dell'art 2050 cod civ e che il danno sia cagionato nell'Esercizio di un'attivita pericolosa e che sussista un nesso di causalita fra lo svolgimento di tale attivita e l'evento dannoso. L'accertamento del suddetto nesso eziologico la cui prova incombe al danneggiato costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito. (V 1666/73, mass n 364563).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)