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Sez. 3, Sentenza n. 509 del 08/02/1975 (Rv. 373810 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - PRESUPPOSTO - NESSO CAUSALE TRA ATTIVITA E DANNO - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1975-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373810-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - PRESUPPOSTO - NESSO CAUSALE TRA ATTIVITA E DANNO - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

Presupposto per l'applicazione dell'art 2050 cod civ e che il danno sia cagionato nell'Esercizio di un'attivita pericolosa e che sussista un nesso di causalita fra lo svolgimento di tale attivita e l'evento dannoso. L'accertamento del suddetto nesso eziologico la cui prova incombe al danneggiato costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito. (V 1666/73, mass n 364563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)