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Sez. L, Sentenza n. 5277 del 15/11/1978 (Rv. 395048 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395048-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 1975 n 124 che, nel dichiarare infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 26, comma 5 del regolamento allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148 (sul coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare - filovie ed autolinee in regime di concessione), ha affermato che la dizione "stipendio o paga ultimi raggiunti" va interpretata secondo gli stessi criteri che in tema di indennita di anzianita sono fissati nel combinato disposto dell'art 2120, comma terzo, e dell'art 2121, comma primo, cod civ; nel calcolo della indennita di buonuscita prevista dagli art 26 e 27 del regolamento citato si deve tenere conto di tutti gli emolumenti accessori della retribuzione corrisposti con carattere continuativo (tredicesima, quattordicesima mensilita ed eventuali altri). (V 3199/77, mass n 386716; (V 3676/76, mass n 382399; (V 2998/76, mass n 386555; (V 320/76, mass n 378999; (Conf 4751/78, mass n 394444).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)