Sez. 1, Sentenza n. 10267 del 07/09/1992 (Rv. 478658 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Mancato svolgimento della prima udienza per sopravvenuta festività o altro motivo - Rinvio d'ufficio alla prima udienza immediatamente successiva - Comunicazioni di cancelleria - Esclusione.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere
Con riguardo a procedimenti - come quello di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n.689 - nei quali la prima udienza è fissata dalla parte dall'ufficio, l'eventualità che tale udienza non si svolga, per impedimento del giudice o per sopravvenuta festività o per qualsiasi altro motivo, è regolata dall'art. 82, secondo comma - divenuto terzo dopo la riforma di cui alla novella 26 novembre 1990 n.353 (art. 79), ma rimasto immutato nel contenuto - disp. att. cod. proc. civ, che prevede il rinvio di ufficio alla prima udienza immediatamente successiva, da parte della cancelleria, della data della nuova udienza, a differenza di quanto stabilito dal primo comma della medesima norma per il diverso caso in cui l'udienza fissata dalla parte non coincide con quella tabellarmente stabilita per il giudice istruttore cui sia stata assegnata la trattazione della stessa.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)