Sez. 1, Sentenza n. 7245 del 07/08/1996 (Rv. 499021 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Udienza di comparizione fissata ex art. 23 legge n. 689 del 1981 - Rinvio ad udienza diversa da quella immediatamente successiva - Comunicazione alle parti - Necessità - Omissione - Conseguenze - Ordinanza di convalida - Nullità - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative e con riguardo al giudizio di opposizione previsto dagli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 - cui sono applicabili, per le parti non disciplinate da detti articoli, le norme dell'ordinario giudizio davanti al pretore -, il provvedimento di rinvio dell'udienza di comparizione delle parti fissata a norma del citato art. 23, mentre, giusta il disposto dell'art. 57 disp. att. cod. proc. civ., non va comunicato a queste ultime quando rimandi all'udienza immediatamente successiva del giudice designato, non può prescindere dalla comunicazione quando differisca la comparizione direttamente ad una udienza ulteriore, restando preclusa, a pena di nullità in assenza di tale comunicazione, l'ordinanza di convalida contemplata dall'art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)