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Sez. 3, Sentenza n. 7922 del 26/04/2004 (Rv. 572331 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Costruzione abusiva eretta su terreno pignorato - Inclusione - Omessa esplicita indicazione - Irrilevanza - Conseguenze - Decreto di trasferimento - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572331-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO

In materia di esecuzione forzata, i motivi di invalidazione della vendita forzata a causa del mancato rispetto di norme del processo di espropriazione devono essere fatti valere come opposizione agli atti esecutivi nell'ambito di quel processo; in mancanza, non possono essere utilizzati per sostenere un'opposizione all'esecuzione per rilascio intrapresa sulla base del titolo esecutivo formatosi a conclusione dell'espropriazione, giacché solo i vizi che determinano una nullità non sanabile possono esser azionati in ogni tempo, mentre tutti gli altri vizi di nullità di un provvedimento giurisdizionale vanno fatti valere secondo lo specifico mezzo di impugnazione previsto dalla legge, come si desume dal disposto dell'art. 161 c.p.c.. Pertanto, qualora nell'ordinanza di vendita di un terreno non si faccia menzione di una costruzione abusiva insistente su di esso, è ammissibile la proposizione, nei termini di legge, di un'opposizione agli atti esecutivi, ma non, in prosieguo, la contestazione del diritto dell'aggiudicatario a procedere ad esecuzione forzata, atteso che il pignoramento di un terreno successivamente contemplato nel decreto di trasferimento si estende, in difetto di espressa previsione contraria, al fabbricato che insiste sul terreno medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)