Sez. 3, Sentenza n. 2725 del 14/07/1976 (Rv. 381517 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO VINCOLANTE - CONDIZIONI - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - DAL REATO DI LESIONI COLPOSE - IN ORDINE ALLA COLPA - ACCERTAMENTO DEI POSTUMI PERMANENTI DELLE LESIONI - POTERE DEL GIUDICE CIVILE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO VINCOLANTE - CONDIZIONI - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - DAL REATO DI LESIONI COLPOSE - IN ORDINE ALLA COLPA - ACCERTAMENTO DEI POSTUMI PERMANENTI DELLE LESIONI - POTERE DEL GIUDICE CIVILE.*
A mente dell'art 28 cod proc pen, i fatti materiali, il cui accertamento da parte del giudice penale e vincolante in Sede civile, debbono, non solo essere compresi nel capo d'imputazione, ma anche costituire il presupposto logico necessario della sentenza penale. Pertanto, qualora l'imputato sia stato assolto con formula dubitativa sulla colpa dal reato di lesioni colpose gravi, rubricate sotto il titolo 'guarite oltre il quarantesimo giorno senza postumì, l'esclusione di questi ultimi non preclude al giudice civile di accertare la sussistenza di quei postumi permanenti che, se anche riconosciuti in Sede penale, non avrebbero potuto dar luogo ad una diversa pronunzia assolutoria in ordine alla colpa. (Conf 2272/66, mass n 324428).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)