Sez. L, Sentenza n. 2294 del 03/04/1986 (Rv. 445427 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DEL TERMINE - ACCERTAMENTO - AZIONE RELATIVA - AZIONE DI NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DEL TERMINE - ACCERTAMENTO - AZIONE RELATIVA - AZIONE DI NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Va qualificata come Azione di nullità quella esercitata dal lavoratore subordinato, tendente all'accertamento dell'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro per violazione delle Disposizioni della legge 18 aprile 1962 n. 230, e conseguentemente non opera il disposto dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 che impone al lavoratore di impugnare a pena di decadenza entro sessanta giorni il licenziamento nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (V 2867/85, mass n 440616; (V 2561/83, mass n 427528).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)