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Sez. 5, Sentenza n. 13818 del 27/06/2005 (Rv. 582378 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Produzione artigianale - Rifiuti speciali - Assimilabilità ai rifiuti solidi urbani in base alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 22 del 1997 - Modalità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582378-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) dovuta per l'anno 2000, i rifiuti speciali derivanti dalla produzione artigianale non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani attraverso una mera deliberazione comunale che, genericamente, richiami i criteri ex art. 4 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ma è necessario, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 5 febbraio 1992, n. 22, che la categoria di appartenenza sia specificata in base ai criteri, qualitativi e quantitativi, determinati dallo Stato ex art. 18, secondo comma, lett. d), del d.lgs. medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)