Sez. 5, Sentenza n. 21469 del 12/10/2007 (Rv. 601171 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Assimilazione "ope legis" dei rifiuti provenienti da attività economiche a quelli urbani - Abrogazione - Conseguenze - Facoltà dei Comuni di disporre l'assimilazione - Sussistenza - Intassabilità delle superfici di produzione - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto dell'art. 17, comma terzo, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, è venuta meno l'assimilazione "ope legis" ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purchè aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, rendendosi pienamente operante l'art. 21, comma secondo, lettera g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche: pertanto l'intassabilità delle superfici ove questi ultimi si producono, con obbligo per gli operatori economici di avviarli allo smaltimento o al recupero a proprie spese, si verifica soltanto nel caso in cui il Comune non si sia avvalso del predetto potere, sulla base delle disposizioni tecniche e regolamentari contenute nella citata delibera, ed in attesa di nuove disposizioni in tal senso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 60, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21, Legge 26/02/1994 num. 146 art. 39, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)