Sez. 5, Sentenza n. 18030 del 09/08/2006 (Rv. 592263 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Art. 49 del d.lgs n. 22 del 1997 - Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Potere di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani - Mantenimento in via transitoria - Modalità di esercizio - Riferimento ai criteri generali di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 915 del 1982 - Insufficienza - Specificazione della categoria di appartenenza dei rifiuti - Rifiuti da imballaggio - Individuazione delle sinergie con altre frazioni merceologiche - Fissazione degli "standard minimi" da rispettare - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
L'istituzione, ad opera dell'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), pur facendo venir meno l'assimilazione "ope legis" dei rifiuti speciali a quelli urbani (disposta dall'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, che aveva abrogato l'art. 60 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507), non ha comportato l'immediata soppressione del potere regolamentare di assimilazione, conservato ai Comuni dagli artt. 21 e 57 del d.lgs. n. 22 cit. per il periodo transitorio (la cui durata, inizialmente fissata al 1° gennaio 2000, è stata successivamente prorogata dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488); in riferimento a detto periodo, è pertanto condizione imprescindibile per l'applicazione della tariffa l'adozione di una delibera che regoli transitoriamente la raccolta dei rifiuti, sulla base di norme regolamentari e tecniche quali quelle dettate dalla delibera C.I.P.E. del 27 luglio 1984, non limitandosi a fare riferimento ai criteri generali previsti dall'abrogato art. 4 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ma provvedendo, ai sensi dell'art. 21, comma secondo, del d.lgs. n. 22 cit., a specificare la categoria di appartenenza dei rifiuti, nonché, con riguardo, nella specie, ai rifiuti da imballaggio, ad individuare le sinergie degli stessi con altre frazioni merceologiche ed a fissare gli "standard" minimi da rispettare, con riferimento ai criteri quantitativi e qualitativi di cui all'art. 18 dello stesso decreto legislativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 60, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 57 CORTE COST., Legge 26/02/1994 num. 146 art. 39, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 33, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)