Sez. 3, Sentenza n. 976 del 10/02/1990 (Rv. 465264 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI D'IMMOBILI URBANI (LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - SUA IDONEITÀ A CONSENTIRE IL RECESSO - REQUISITI SUFFICIENTI.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI D'IMMOBILI URBANI (LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - SUA IDONEITÀ A CONSENTIRE IL RECESSO - REQUISITI SUFFICIENTI.*
Ad integrare la necessità idonea a consentire, ai sensi dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978 (siccome modificato dall'art. 1 bis della legge n. 93 del 1979) il recesso del locatore di immobile adibito ad uso non abitativo - non più caratterizzata dai connotati dell'urgenza e della improrogabilità di cui all'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253 - è sufficiente, allorquando il locatore intenda destinare l'immobile all'Esercizio di una nuova attività, che il proposito manifestato risulti serio, non pretestuoso e giustificato da apprezzabili ragioni (come nel caso di un figlio che intenda emanciparsi economicamente e professionalmente dai genitori). (V 4844/83, mass n 429737; (V 7074/86, mass n 449155).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 n. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)