Sez. 3, Sentenza n. 4844 del 14/07/1983 (Rv. 429737 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - TRASFERIMENTO NELL'IMMOBILE LOCATO PER INIZIARVI UNA NUOVA ATTIVITÀ O PER PROSEGUIRVI UN'ATTIVITÀ GIÀ SVOLTA ALTROVE - DIFFERENZE IN TEMA DI PROVA A CARICO DEL LOCATORE RECEDENTE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - TRASFERIMENTO NELL'IMMOBILE LOCATO PER INIZIARVI UNA NUOVA ATTIVITÀ O PER PROSEGUIRVI UN'ATTIVITÀ GIÀ SVOLTA ALTROVE - DIFFERENZE IN TEMA DI PROVA A CARICO DEL LOCATORE RECEDENTE.*
In tema di recesso del locatore da contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo finalizzato all'Esercizio di una attività commerciale (o professionale di lavoro autonomo) occorre distinguere l'ipotesi in cui il locatore vuole servirsi dello immobile per iniziarvi una nuova attività da quella in cui intenda solo trasferirvi l'Esercizio dell'attività svolta altrove: mentre nel primo caso detta necessità sussiste ove il proposito di iniziare o potenziare l'attività risulti serio, non pretestuoso e giustificato da apprezzabili esigenze di vita e di lavoro, nel secondo caso, invece, la serietà del proposito e le apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, discendendo dalla stessa preesistenza della attività, possono valere come elemento di giudizio del tutto complementare, con la conseguenza che il locatore è tenuto a dimostrare l'impossibilità o l'insostenibile disagio di svolgere la sua attività in un luogo diverso dall'immobile locato. (Conf 4158/81, mass n 414830).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)