Sez. 2, Sentenza n. 1102 del 23/02/1981 (Rv. 411655 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DOMANDE NUOVE - PROVE NUOVE - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - CONTROVERSIA SUGLI EFFETTI DI UNA VENDITA IMMOBILIARE E SULLA PROPRIETA DI UN FONDO - ECCEZIONE DI USUCAPIONE DEDUCIBILE NEL PRECEDENTE GIUDIZIO DI APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DOMANDE NUOVE - PROVE NUOVE - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - CONTROVERSIA SUGLI EFFETTI DI UNA VENDITA IMMOBILIARE E SULLA PROPRIETA DI UN FONDO - ECCEZIONE DI USUCAPIONE DEDUCIBILE NEL PRECEDENTE GIUDIZIO DI APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
L'art 394 cod proc civ non consente alle parti, nel giudizio di rinvio, di prospettare o di dedurre a prova una situazione di fatto diversa da quella che avrebbe potuto essere esaminata dal giudice d'appello che ha emesso la sentenza cassata, non potendo esse, in tal modo, modificare i presupposti di fatto, espressi o impliciti, della sentenza d'annullamento, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della lite. Pertanto, non e consentito alle parti di dedurre nuove domande, o nuove prove, o nuove eccezioni, quale - in una causa in cui si controverta sugli effetti di una vendita immobiliare e, conseguentemente, sulla proprieta di un fondo - un'eccezione di usucapione che avrebbe potuto essere sollevata nel precedente giudizio d'appello. (V 6223/79, mass n 402949).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)