Sez. L, Sentenza n. 10767 del 02/12/1996 (Rv. 500998 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI | Usi aziendali - Elementi costitutivi - Adozione del comportamento da parte di una singola impresa - Sufficienza - Spontaneità - Necessità - Effetti dell'uso - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI
L'uso aziendale (il cui contenuto si inserisce nei contratti individuali di lavoro - e non dei contratti collettivi - e può conseguentemente essere modificato in termini peggiorativi per il lavoratore solo sulla base del consenso anche del medesimo) si forma a seguito della mera reiterazione, da parte anche di una sola azienda, di un certo comportamento nei confronti dei lavoratori dipendenti, senza che sia necessario il convincimento della sua obbligatorietà, perché, al contrario, l'instaurazione dell'uso presuppone che il comportamento sia adottato spontaneamente e non in esecuzione di un obbligo. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva escluso la configurabilità dell'uso dedotto dal lavoratore sul presupposto della necessità dell'adozione del comportamento nell'ambito di categorie di soggetti interessati in una determinata località o zona).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 2078, Preleggi art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)