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Sez. U, Sentenza n. 3101 del 17/03/1995 (Rv. 491226 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI | Usi aziendali - Formazione - Condizioni - Trattamento di miglior favore derivante da detti usi - Derogabilità in "peius" da parte dei contratti collettivi - Divieto.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491226-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI

Per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessario unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata - che si realizza attraverso la mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo - che riguardi i dipendenti anche di una sola azienda e che comporti per essi un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva; le condizioni di miglior favore derivanti dai suddetti usi aziendali non possono essere derogate in "peius" per i lavoratori dalla contrattazione collettiva, atteso che gli usi si inseriscono nei singoli contratti individuali e non già nei contratti collettivi nazionali o aziendali, e che l'esclusione di tale inserzione può avvenire soltanto in base alla concorde volontà delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2078, Cod. Civ. art. 1374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)