Sez. 1, Sentenza n. 785 del 21/11/2002 Cc. (dep. 13/01/2003) Rv. 223439 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI | Fascicolo per il dibattimento - Formazione nel contraddittorio delle parti - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI
Il rispetto della regola del contraddittorio tra le parti nella formazione del fascicolo per il dibattimento previsto dall'art. 431 cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate con legge 16 dicembre 1999 n. 479, non opera nell'ipotesi di giudizio immediato, dovendo intendersi riferito il rinvio a tale disposizione figurante nell'art. 457 stesso codice alla formulazione antecedente a quelle modifiche, e quindi all'esclusiva necessità di indicazione degli atti da inserire nel fascicolo medesimo e non all'osservanza delle forme del contraddittorio. (Fattispecie relativa a conflitto sollevato dal g.i.p. al quale il tribunale aveva disposto la trasmissione del fascicolo processuale perché provvedesse all'adempimento in discorso, ritenuto ingiustificatamente omesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 455 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 455 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 457, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)