Sez. 3, Sentenza n. 19010 del 23/04/2002 Cc. (dep. 16/05/2002) Rv. 221702 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI | Decreto di citazione a giudizio immediato - Mancata formazione del fascicolo del dibattimento - Nullità del decreto dichiarata dal tribunale - Restituzione degli atti al g.i.p. - Provvedimento abnorme - Esclusione.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato per la mancata formazione, nel contraddittorio delle parti, del fascicolo del dibattimento (la Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto che la dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio rientra nel generale potere di controllo previsto dagli artt. 178 - 180 cod. proc. pen., che la decisione di restituire gli atti al giudice per le indagini preliminari è coerente con l'esigenza di provvedere ad un adempimento ingiustificatamente pretermesso e, infine, che il provvedimento impugnato non aveva nella specie determinato alcuna stasi processuale, in quanto il giudice per l'udienza preliminare, ricevuti gli atti, avrebbe potuto provvedere alla formazione del fascicolo da trasmettere al giudice del dibattimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 457, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 457, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)