diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 22668 del 05/04/2004 Cc. (dep. 12/05/2004) Rv. 228703 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Udienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento - Rifiuto, da parte del giudice, di fissarla - Carattere abnorme del provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228703-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE

Il rifiuto, da parte del giudice per le indagini preliminari, di fissare, ai sensi dell'art. 431, comma primo, cod. proc. pen., apposita udienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento non è qualificabile come abnorme e non comporta nullità del decreto che dispone il giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)