Sez. 3, Sentenza n. 11551 del 17/11/1998 (Rv. 520745 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Nullità - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie - Notificazione del controricorso a mezzo posta eseguita dall'ufficiale giudiziario del luogo ove il giudice ha pronunciato il provvedimento - Validità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
In tema di notificazioni, qualora il controricorso abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza del ricorrente le deduzioni dell'avversario, risulta del tutto irrilevante, giusta disposto dell'art. 156, comma terzo cod. proc. civ., la eventuale nullità della notificazione di detto atto (nella specie, notificazione erroneamente eseguita al difensore del ricorrente nella sua città anziché presso il domicilio eletto in Roma), mentre non costituisce causa di nullità il compimento dell'attività di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario territoriale, anziché da parte di quello di Roma, atteso che, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1992, n. 55, la notificazione del controricorso dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 15/12/1959 num. 1229 art. 107, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST., Legge 20/01/1992 num. 55 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)