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Sez. 3, Sentenza n. 3294 del 15/10/1968 (Rv. 336266 - 01)

DIRITTI REALI - USUFRUTTO - IN GENERE- LOCAZIONE CONCLUSA ORIGINARIAMENTE DAL PIENO PROPRIETARIO - SCISSIONE SUCCESSIVA DELL'USUFRUTTO DALLA NUDA PROPRIETA RELATIVAMENTE ALLA COSA LOCATA - QUALITA DI LOCATORE - SPETTANZA ALL'USUFRUTTUARIO - USUFRUTTO MORTIS CAUSA SU COSA LOCATA DAL DE CUIUS ORIGINARIAMENTE PIENO PROPRIETARIO - SUCCESSIONE DELL'USUFRUTTUARIO E NON DELL'EREDE DEL RAPPORTO LOCATIZIO.*
Stato
decisa il 1968-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336266-01

DIRITTI REALI - USUFRUTTO - IN GENERE- LOCAZIONE CONCLUSA ORIGINARIAMENTE DAL PIENO PROPRIETARIO - SCISSIONE SUCCESSIVA DELL'USUFRUTTO DALLA NUDA PROPRIETA RELATIVAMENTE ALLA COSA LOCATA - QUALITA DI LOCATORE - SPETTANZA ALL'USUFRUTTUARIO - USUFRUTTO MORTIS CAUSA SU COSA LOCATA DAL DE CUIUS ORIGINARIAMENTE PIENO PROPRIETARIO - SUCCESSIONE DELL'USUFRUTTUARIO E NON DELL'EREDE DEL RAPPORTO LOCATIZIO.*

Supposta l'originaria coincidenza tra la posizione di titolare della piena proprieta e di quella di locatore, ove successivamente la piena proprieta, per eventi di carattere traslativo o costitutivo, venga a scindersi, nel senso dell'attribuzione della nuda proprieta e dell'usufrutto rispettivamente a soggetti diversi, non V'ha dubbio che la qualita di locatore, per tutti i riflessi attivi e passivi, sostanziali o processuali venga a concentrarsi nel titolare dell'usufrutto e cio tanto nella Costituzione dell'usufrutto mediante atto tra vivi, in quanto nella Costituzione dell'usufrutto stesso mortis causa. In quest'ultimo caso il principio secondo cui la titolarita dei rapporti obbligatori attivi e passivi sorti originariamente in testa al de cuius debbono intendersi trasmessi all'erede, successore nell'universum ius del defunto e non all'eventuale usufruttuario tale costituito per testamento o per legge ex re certa od anche di tutto il patrimonio, trova una limitazione allorche si tratti di contratti e di rapporti obbligatori di durata, quali quelli di locazione, strettamente inerenti al godimento della cosa, rapporti i quali, nel caso di usufrutto attribuito a persona diversa dall'erede, non possono non concentrarsi nella persona dell'usufruttuario, atteso il nesso di stretta corrispettivita e interdipendenza tra il diritto alla percezione in via immediata e diretta dei frutti civili (pigioni)maturati dal giorno dell'apertura della successione e la pretesa contrapposta del conduttore e il godimento della cosa locata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 981, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)