Sez. 2, Sentenza n. 2688 del 24/07/1968 (Rv. 335238 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA- PRESUPPOSTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA- PRESUPPOSTI.*
L'art. 2119 cod.civ., quando il datore di lavoro ed il lavoratore su un piano di perfetta parita (salvo ad accordare al lavoratore recedente per giusta causa, se il contratto e a tempo indeterminato, una indennita corrispondente all'ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata durante il periodo a preavviso), stabilisce che ciascuno dei contraenti puo recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Come chiaramente si evince dalla stessa formulazione della norma, la causa risolutiva deve essere tale da creare uno stato di disagio talmente grave ed insopportabile da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del rapporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)