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Sez. L, Sentenza n. 2492 del 21/03/1997 (Rv. 503147 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni per giusta causa - Presupposti - Manifestazione della volontà di dimettersi con contestuale dichiarazione di disponibilità a continuare l'attività per il periodo di preavviso o per una parte di esso - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503147-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

La configurabilità delle dimissioni per giusta causa, pur potendo sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano, è tuttavia da escludere nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, non soltanto non abbia fatto alcun cenno alle ragioni del recesso, ma abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare l'attività per tutto il periodo di preavviso o per una parte di esso, atteso che, in tale ipotesi, è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione anche soltanto temporanea del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)