Sez. L, Sentenza n. 5849 del 08/10/1983 (Rv. 430695 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - PER RECESSO DELL'AGENTE - PER FATTO IMPUTABILE ALL'AGENTE - SPETTANZA - LIMITI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - PER RECESSO DELL'AGENTE - PER FATTO IMPUTABILE ALL'AGENTE - SPETTANZA - LIMITI.*
L'indennità per fine rapporto spetta all'agente anche per il caso di scioglimento del contratto per recesso dell'agente medesimo, o comunque per fatto a lui imputabile, solo dopo l'entrata in vigore della legge 15 ottobre 1971 n. 911, e delle modifiche con essa apportate all'art. 1751 cod. civ. in precedenza, il vecchio testo del primo comma di detto articolo (in ordine al quale la Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 25 maggio 1970, aveva escluso ogni dubbio di legittimità, in relazione agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione) negava il diritto all'indennità per i casi sopra indicati. (V 1350/79, mass n 397628; (V 4882/78, mass n 394593; (V 5072/77, mass n 388675; (V 1405/75, mass n 374959; (V 3292/73, mass n 367165; (Conf 727/76, mass n 379380).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)