Sez. 3 - , Sentenza n. 17054 del 13/12/2018 Ud. (dep. 18/04/2019) Rv. 275904 - 03
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - PENA | Valutazione del medesimo dato per il diniego delle attenuanti generiche e per la determinazione della pena - Violazione del principio del "ne bis in idem" – Esclusione - Fattispecie.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - PENA
Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)